PPWR: per chi scattano gli obblighi dal 12 agosto 2026?
Il conto alla rovescia è iniziato: dal 12 agosto 2026 il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) sarà applicabile in tutti gli Stati membri, con nuove regole destinate a incidere sull’intero ciclo di vita degli imballaggi: dalla progettazione alla prevenzione dei rifiuti, fino alla gestione del fine vita.
La nuova disciplina interesserà anche il settore dei pubblici esercizi – bar, ristoranti, mense, servizi di catering e, più in generale, tutte le attività che utilizzano, forniscono o immettono sul mercato imballaggi. Tuttavia, gli obblighi previsti non entreranno in vigore tutti nello stesso momento. Il PPWR introduce infatti un percorso di applicazione graduale: alcune disposizioni saranno immediatamente operative, mentre altre diventeranno efficaci solo in una fase successiva, attraverso periodi transitori o subordinatamente all’adozione di specifici atti della Commissione europea (CE).
Per le imprese sarà quindi essenziale comprendere con precisione quali obblighi si applicano alla propria attività, tenendo conto del ruolo ricoperto lungo la filiera e delle diverse tempistiche di entrata in vigore.
Con riferimento ai pubblici esercizi che operano come distributori finali – ossia gli operatori economici che forniscono all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche mediante sistemi di riutilizzo oppure prodotti acquistabili tramite ricarica (si pensi, ad esempio, a un ristorante che vende pasti da asporto in contenitori o a un bar che serve bevande in bicchieri monouso) – non tutti gli adempimenti saranno applicabili già dal 12 agosto 2026.
Molte delle disposizioni di maggiore impatto per tali esercenti troveranno infatti applicazione solo negli anni successivi, con scadenze distribuite tra il 2027 e il 2030. Tra queste rientrano, in particolare, quelle relative all’obbligo di garantire ai consumatori la possibilità di ricaricare i propri contenitori per alimenti e bevande da asporto, all’obbligo di offrire imballaggi riutilizzabili per l’asporto, agli obiettivi di riutilizzo per bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita e alle limitazioni all’impiego di specifiche tipologie di imballaggio (cfr. news FIPE 23.02.2026).
Particolare attenzione dovrà invece essere prestata dai pubblici esercizi che utilizzano imballaggi personalizzati. Le imprese che affidano a un fornitore la produzione di bicchieri, vaschette o altri imballaggi recanti il proprio nome, marchio o logo potrebbero infatti essere qualificate come fabbricanti ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 13, lett a) del PPWR, anche se la produzione materiale è svolta da un soggetto terzo. Il Regolamento considera infatti fabbricante chi fa progettare o realizzare un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, in quanto soggetto che lo immette sul mercato e ne influenza le caratteristiche.
Tale interpretazione è stata confermata anche dalle FAQ recentemente aggiornate dalla Commissione europea e pubblicate lo scorso 3 agosto (cfr. FAQ 6, capitolo II).
A questa regola generale è tuttavia prevista un’importante eccezione a favore delle microimprese (art. 15, par. 12). Quando l’impresa che personalizza l’imballaggio rientra nella definizione di microimpresa (ossia occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e il fornitore dell’imballaggio è stabilito nell’Unione europea, la qualifica di fabbricante non ricade sul committente, ma sul fornitore stesso.
Al di fuori di tale eccezione, il pubblico esercizio qualificabile come fabbricante sarà soggetto, già dal 12 agosto 2026, agli obblighi previsti dall’art. 15 del PPWR. In particolare, potrà immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti applicabili degli artt. 5-12 e sarà tenuto a:
- eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista dall’art. 38;
- predisporre la documentazione tecnica di cui all’allegato VII;
- redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’art. 39 e il modello dell’allegato VIII;
- indicare i propri dati identificativi sull’imballaggio e garantire l’identificabilità dell’imballaggio tramite tipo, lotto, numero di serie o altro elemento equivalente o in un documento di accompagnamento;
- adottare tempestivamente le misure correttive necessarie qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti applicabili, provvedendo, ove necessario, al ritiro o al richiamo dell’imballaggio e informando senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato competente.
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE dovranno essere conservate per cinque anni per gli imballaggi monouso e per dieci anni per quelli riutilizzabili.
La dichiarazione di conformità dovrà essere aggiornata progressivamente in funzione dell’entrata in vigore dei diversi requisiti previsti dagli artt. 5-12 del PPWR. Alcune prescrizioni, infatti, saranno applicabili solo successivamente al 12 agosto 2026: tra queste rientrano, ad esempio, gli obblighi sulla riciclabilità, subordinati all’adozione dell’atto delegato da parte della CE sui requisiti di progettazione per il riciclo, nonché i requisiti relativi al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, alla minimizzazione degli imballaggi, alla riduzione dello spazio vuoto e all’etichettatura, con numerose di queste scadenze previste a partire dal 2030 (cfr. FAQ 2, capitolo X).
Dal 12 agosto 2026 la dichiarazione di conformità dovrà comunque attestare il rispetto delle prescrizioni già applicabili, tra cui:
- i limiti relativi alla presenza di metalli pesanti in tutti gli imballaggi (art. 5, par. 4);
- i limiti sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi destinati al contatto con alimenti (art. 5, par. 5);
- l’indicazione che gli imballaggi progettati per il riutilizzo sono stati concepiti per tale finalità (art.11).
La prossima applicazione del PPWR non comporterà, tuttavia, l’eliminazione automatica delle scorte già disponibili: gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 e non ancora immessi sul mercato potranno continuare a essere utilizzati senza necessità di distruzione, rifabbricazione o rietichettatura, purché le informazioni richieste dal Regolamento – identificazione univoca dell’imballaggio e dati del fabbricante – siano rese disponibili tramite un documento di accompagnamento. Diversamente, gli imballaggi già immessi sul mercato prima della suddetta data potranno rimanere in commercio anche se non conformi ai requisiti del PPWR (cfr. FAQ 5, capitolo X).
Il 12 agosto 2026 rappresenterà quindi non soltanto una nuova scadenza normativa, ma l’avvio di un percorso di adeguamento destinato a incidere in modo sempre più significativo sulla gestione degli imballaggi e sull’organizzazione delle imprese.

